Consulenti e collaboratori
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 11:57Disposizioni Generali
Riferimenti normativi:
La presente sezione “Amministrazione trasparente” è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. “Amministrazione trasparente” è organizzata in sezioni (attivabili cliccando sulle voci del menù posto a sinistra della pagina) e in sotto-sezioni, cliccando sulle quali è possibile accedere alle informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Istituto. Inoltre, le pagine dedicate alle sotto-sezioni sono state integrate con le ulteriori tipologie di dati individuate dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità.
Principali riferimenti normativi
Precisazione CIVIT del 23/10/2013
Ultimo aggiornamento:
20/09/2022 12:49Documenti allegati:
Programma per la Trasparenza e l'Integrità
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 Comma 8 Lettera A
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione
c. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 11:43Documenti allegati:
Atti Generali
Riferimenti normativi:
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni:
D.P.R. 275/1999: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"
D.Lgs. 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Legge sulla Privacy)
D.Lgs. 82/2005: "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).
L. 133/2008: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
L. 169/2008: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 137/2008 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" (Riforma Gelmini).
D.Lgs. 106/2009: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
D.Lgs. 150/2009: "Attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Riforma Brunetta (Pdf, 2,2 Mb)
D.Lgs. 235/2010: "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 82/2005, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art.33 della L.69/2009" - Nuovo CAD (Pdf, 352 kb)
L. 183/2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato “ Legge di stabilità 2012 (Semplificazione).
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183
L. 134/2012: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (articolo
18).
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134
D.L.
95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) “ Spending review.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95%21vig=2013-04-13
L. 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
L. 221/2012: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 179/2012 (Sviluppo bis - Crescita 2.0), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
D.M. 254/2012: "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art.1, comma 4, del D.P.R. 89/2009".
D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
D.P.R. 62/2013: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Codice comportamento DPR 62 del 1/04/2013
ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI
Regolamento disciplina Sc. Primaria
Regolamento disciplina Sc. Secondaria
Regolamento DDI Sc. Secondaria
Regolamento utilizzo Note Book
Regolamento commissione Bullismo
Documenti di programmazione strategico-gestionale
Atto di indirizzo PTOF 2022-25
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022-25
SCUOLA IN CHIARO PER P.T.O.F., RAV, RENDICONTAZIONE SOCIALE
Codice disciplinare e di condotta
Ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs 165 del 2001 si pubblica il codice disciplinare dei dipendenti. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro
Codice disciplinare dei dipendenti pubblici, come meglio individuato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n.165/2001 come integrato con modifiche dal già citato d.lgs. n.150/09, recante l'indicazione delle "sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici".
CCNL 2016-2018 art. 13 Codice disciplinare personale ATACCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018
Titolo III del CCNL 2016-2018 - codice disciplinare per il personale A.T.A.
Codice disciplinare per il personale docente – D.lgs. 294/94 artt. 492-501
Integrazione codice disciplinare per il personale docente – CCNL 2018 art. 29
Codice di condotta contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro (Allegato 1 al CCNL 29.11.2007)
REGISTRO DELLE ASTENSIONI (allegato)
Ultimo aggiornamento:
18/07/2023 16:11Documenti allegati:
Scadenzario obblighi amministrativi
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 13:41Documenti allegati:
Oneri informativi per cittadini e imprese
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 13:31Documenti allegati:
Burocrazia zero
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Attestazioni OIV o di struttura analoga
Ultimo aggiornamento:
24/07/2023 14:14Documenti allegati:
Organizzazione
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Riferimenti normativi:
Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale A.T.A.. Viene eletto ogni tre anni allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
E' l'organo che, all'interno dell'Istituzione scolastica, definisce le linee di indirizzo cui la gestione della scuola deve orientarsi. Il Consiglio di Istituto delibera:
• i regolamenti d'istituto;
• il programma annuale dell’istituzione scolastica e le linee di indirizzo dello stesso coerentemente con il P.O.F.;
• l’adozione del POF;
• il calendario scolastico;
• i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, inter - ed extra- scolastiche;
• in merito ai contatti con le altre scuole o istituti per la realizzazione di scambi o di collaborazioni;
• sulla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
• le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali (anche con finanziamenti di enti e di privati);
• l'autonomia didattico - organizzativa dell'Istituto;
• l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di sua competenza. Il Consiglio di Istituto inoltre, direttamente o – per alcune materie – su delega, opera:
• deliberando in merito al P.O.F. già deliberato dal Collegio docenti;
• esprimendo, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell'anno scolastico;
• indicando i criteri generali per la formazione delle classi
• esprimendo parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;
• designando i membri della Commissione elettorale della scuola;
• deliberando, su proposta del Dirigente scolastico, in ordine all'attrezzatura di spazi e, dove possibile,all'organizzazione dei servizi, per fare fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali della religione cattolica, definendo i profili propositivi ed organizzativi per l'assistenza ai medesimi studenti;
• concordando con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, l'istituzione di Centri di Informazione e Consulenza ( C.I.C. ) rivolti agli studenti (art. 87 della legge 26/06/90 n. 162);
• consentendo l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività della scuola;
• consentendo l'uso degli edifici delle attrezzature scolastiche fuori orario di servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica. Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici, solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
La Giunta Esecutiva è un gruppo di lavoro individuato all'interno del Consiglio d'Istituto: ha il compito di predisporre la relazione sul Programma Annuale, proponendolo in seguito per l'approvazione e curando eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera. Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
Ultimo aggiornamento:
18/12/2017 11:43Documenti allegati:
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 16:33Documenti allegati:
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Articolazione degli uffici
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 1
Orario di ricevimento dal lunedì al sabato su appuntamento Email: dirigente@icmontepasubio.edu.it
DSGA: Sig. Sacchetto Emanuela
Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì su appuntamento
Email : viic83600t@istruzione.it
Segreteria
UFFICIO PERSONALE
Sig. Pianegonda Cinzia
Informazioni utenza interna ed esterna, stato giuridico del personale docente ed ATA a T.I. e T.D., stipula contratti a tempo determinato e relativi adempimenti, assunzioni in servizio e relativi adempimenti, dichiarazione dei servizi, ricostruzione carriera, cessazioni, domande part–time, certificati di servizio e/o vari, trnuta fascicoli, richiesta e trasmissione documenti personale, gestione assenze del personale, emissione relativi decreti, trasmissione a MEF-D.P.S.V.-Ragioneria Prov.le dello Stato ove necessario, tenuta registro, anno di prova e/o formazione, atti relativi alla predisposizione delle graduatorie d’istituto: registrazione domande, gestione graduatorie e relativo aggiornamento: trasmissione SIDI graduatorie interne, rapporti con Enti Locali, relativi controlli rendiconti presenze personale ATA con sistema informatico e tenuta relativo registro, corrispondenza attinente il mansionario
Email : viic83600t@istruzione.it
Sig. Frigenti Maria Grazia - Maragliano Florinda
Informazioni utenza interna ed esterna, gestione assenze del personale e predisposizione atti relativi, predisposizione visite fiscali per malattia, decreti, avvisi e circolari interne e relativa pubblicazione sul sito dell’Istituto, scarico posta elettronica, tenuta del registro protocollo, smistamento della corrispondenza secondo le direttive di massima, predisposizione della corrispondenza in partenza, archiviazione generale degli atti protocollati. Rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008). Attività Sindacale: Circolari Assemblee, raccolta adesioni e relativi elenchi, elezioni RSU e rapporti con le medesime, anno di prova e/o formazione: predisposizione atti, corrispondenza relativa al mansionario.
UFFICIO PER LA DIDATTICA
Sig. Troiano Stocchetti Maria
Informazioni utenza interna ed esterna gestione iscrizioni: predisposizione ed invio materiale relativo (modulistica, lettere, informativa ecc..), caricamento a computer, tenuta fascicoli, trasferimenti, predisposizione cartelline, esonero e/o riduzione tasse scolastiche, preparazione materiale scrutini e operazioni relative, attestazioni e certificati ad alunni, gestione pratiche contributi Regione Veneto (buoni libro, contributi ecc..) statistiche varie relative ad alunni, anagrafe alunni, obbligo formativo, ARS, atti relativi ad orientamento scolastico, compilazione questionari on line. Operazioni inizio anno: aggiornamento elenchi classi preparazione materiale relativo a OO.CC. (elezioni e funzionamento dei medesimi, convocazioni e delibere) Esami di idoneità ed integrativi: iscrizioni, documenti, preparazione fascicoli, calendario, verbali, registri, rilascio certificazioni; pratiche infortuni e tenuta relativo registro, assenze alunni , contollo versamenti assicurazione ed esonero lezioni ed. fisica raccolta adesione alunni, preparazione elenchi, circolari, ecc.; raccolta piani di lavoro, programmi e relazioni finali dei docenti, corrispondenza attinente il mansionario
Email: viic83600t@istruzione.it
Sig. Masetto Lauretta - Inglese Debora
Informazioni utenza interna ed esterna, gestione iter attività negoziale fornitura servi/beni per attuazione PTOF, contratti, convenzioni, raccolta richieste, predisposizione atti, comparazioni, trasporti, gestione corrispondenza relativa al proprio mansionario.
Email : viic83600t@istruzione.it
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 11:55Telefono e posta elettronica
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 Comma 8 Lettera A
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione
Sede Centrale
Via Dante, 1 - 36036 Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445/660086 - Fax 0445/570090
viic83600t@istruzione.it
viic83600t@pec.istruzione.it
Scuola Secondaria di I° "Giosuè Carducci" - Torrebelvicino
Via Dante, 1 - 36036 Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445/660086 - Fax 0445/570090
viic83600t@istruzione.it
Scuola Primaria "Dante Alighieri" - Torrebelvicino
Via Dante, 3 - 36036 Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445/660086 - Fax 0445/570090
viic83600t@istruzione.it
Scuola Primaria "San Giovanni Bosco" - Pievebelvicino"
Via Risorgimento, 31 - 36036 Pievebelvicino (VI)
Tel. 0445/660086 - Fax 0445/570090
viic83600t@istruzione.it
Scuola Primaria "Bruno Brandellero" - Valli del Pasubio
Via Monsignor Pietro Bicego, 4 - 36030 Valli del Pasubio (VI)
Tel. 0445/630138 - Fax 0445/630138
viic83600t@istruzione.it
Scuola Secondaria di I° "Giovanni Pascoli" - Valli del Pasubio
Via Monsignor Pietro Bicego, 3 - 36030 Valli del Pasubio (VI)
Tel. 0445/590094 - Fax 0445/590094
viic83600t@istruzione.it
Ultimo aggiornamento:
21/10/2021 15:50Documenti allegati:
Personale
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
01/08/2017 10:18Documenti allegati:
Dirigenti
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 Comma 1,2,5
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonchè di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 Comma 8 Lettera D
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
d. i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonchè i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e dalla Circolare Funzione Pubblica 19.07.2013 n. 2, con nota 13.11.2013 prot. n. 12286 il Miur comunica che i curricula vitae dei Dirigenti Scolastici sono visualizzabili sul sito internet del Ministero al seguente percorso: Istruzione - Personale scuola - Dirigenti scolastici - Curriculum vitae.
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 12:02Documenti allegati:
Incarichi amministrativi di vertice
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Posizioni organizzative
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 Comma 8 Lettera D
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
d. i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonchè i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 10:11Documenti allegati:
Personale non a tempo indeterminato
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 Comma 1,2
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
delle diverse tipologie di rapporto
della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali
per le nomine di competenza dell'istituto.
Le altre nomine sono di competenza del MIUR In ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 33/2013.
Elenco personale non a tempo indeterminato a.s. 2022-23
I dati raccolti dal portale SCUOLA IN CHIARO relativi al personale non a tempo indeterminato sono reperibili ai seguenti link:
SCUOLA SECONDARIA I° "G. CARDUCCI" TORREBELVICINO - VIMM83601V
SCUOLA SECONDARIA I° "G. PASCOLI" VALLI DEL PASUBIO - VIMM83602X
SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" TORREBELVICINO - VIEE836043
SCUOLA PRIMARIA "DON G. BOSCO" PIEVEBELVICINO - VIEE836032
SCUOLA PRIMARIA "B. BRANDELLERO" VALLI DEL PASUBIO - VIEE836021
Costo del personale non a tempo indeterminato - dati raccolti dal portale Scuola in Chiaro: i costi delle retribuzioni del personale a tempo determinato e indeterminato non sono sostenuti da questa Scuola in quanto retribuito dal M.E.F.
Ultimo aggiornamento:
18/07/2023 12:44Documenti allegati:
Dotazione organica
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 Comma 1,2
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
- Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 14:57Documenti allegati:
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 18, Comma 1
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
I dati relativi ad eventuali collaborazioni in corso d'anno sono pubblicati all'Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto dalla normativa vigente. Sotto sono riportati i link alla piattaforma per anno.
DIPENDENTI
COLLABORATORI ESTERNI
INCARICHI PNRR - PON
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 09:29Documenti allegati:
Tassi di assenza
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
16 Comma 3
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 15:08Documenti allegati:
Contrattazione collettiva
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
21 Comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche.
- Contratto Nazionale Comparto Scuola (sito MIUR)
- Contratti Collettivi Nazionali Scuola (sito ARAN)
- P.O.L.A. (sito Dipartimento Funzione Pubblica) (sito ARAN)
Ultimo aggiornamento:
01/04/2021 13:06Documenti allegati:
Contrattazione integrativa
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 55, c. 4, DLgs n. 150/2009
21 Comma 2
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Per quanto previsto dall’art.9-bis, c.2 del D.Lgs.n.33/2013 accedi alla banca dati https://www.contrattintegrativipa.it
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 10:40Documenti allegati:
OIV
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013
articolo 10 Comma 8 Lettera C
c. i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009
Ultimo aggiornamento:
30/06/2023 10:10Bandi di gara e contratti
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 Comma 1,2
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
- Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art.57, comma 6, del decreto legislativo 12/04/2006, n.163 esmei DLvo 50/2016, la delibera a contrarre.
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di ricezione delle offerte (art.63 c.5). Non sono stati emanati avvisi di preinformazione.
AVVISI SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Non è istituito e gestito un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici
1.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2014 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2015
2.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2015 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2016
3.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2016 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2017
4.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2017 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2018
5.Tabelle
riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno
di riferimento 2018 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2019
6.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2019 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2020
7.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2020 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 19 gennaio 2021
8.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2021 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Data di pubblicazione: 19 gennaio 2021
9.Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2022 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
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Data di pubblicazione: 18 gennaio 2023
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INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE
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OBBLIGHI DI PUBBLICITA' RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI OPERE, SERVIZI E FORNITURE
Piano biennale acquisti di forniture e servizi 2022-23
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Gli estremi degli atti sono reperibili alla sezione al seguente LINK
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali
Non sono presenti provvedimenti di esclusione.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti
Commissione per selezione esperti interni
Resoconti della gestione
finanziaria dei contratti
ANAC Portale dei dati aperti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 13:24Bandi di Concorso
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012
articolo 19 Comma 1,2
Bandi di concorso
- Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonchè quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 15:04Documenti allegati:
Performance
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
30/06/2023 15:39Documenti allegati:
Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti normativi:
a.s. 2018/19 € 9.707,84
a.s. 2019/20 € 13.378,10
Dall'a.s. 2020-21 non sono erogati fondi per il merito ai sensi dell'art. 1, c. 249 della L. 160 del 2019 la quale dispone che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Per i Dirigenti Scolastici è necessario fare riferimento alla relativa pagina di "Amministrazione Trasparente" dell'USR al seguente LINK
Per i Dirigenti Scolastici è necessario fare riferimento alla relativa pagina di "Amministrazione Trasparente" dell'USR al seguente LINK
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 11:52Documenti allegati:
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Piano della Performance
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Relazione sulla Performance
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
05/05/2021 12:39Documenti allegati:
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
14/07/2023 13:51Documenti allegati:
Dati relativi ai premi
Riferimenti normativi:
A.S.2015/16
1.CRITERI APPROVATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI (2/05/2016)
2. FONDO PER LA VALORIZZAZIONE MERITO
NOTA MIUR 8546 DEL 9/6/2016 € 20.932,00
SOMME EROGATE € 20.932,00
A.S. 2016/17
1.CRITERI APPROVATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI (22/06/2017)
2. FONDO PER LA VALORIZZAZIONE MERITO
NOTA MIUR 14433 DEL 7/7/2017 € 20.748,05
SOMME EROGATE € 20.748,05
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 10:23Benessere organizzativo
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 16:43Documenti allegati:
Enti controllati
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
- Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente
- l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Enti pubblici vigilati
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 Comma 1 Lettera A
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
- Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
- l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Società partecipate
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 Comma 1 Lettera B
b. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Enti di diritto privato controllati
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 Comma 1 Lettera B
b. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Rappresentazione grafica
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
22 Comma 1 Lettera D
d. una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Attività e procedimenti
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
30/06/2023 15:39Documenti allegati:
Dati aggregati attività amministrativa
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
24 Comma 1
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
L'Istituto ha un unico ufficio di Segreteria.
Il pubblico può accedervi previo appuntamento
utilizzando i seguenti contatti:
Tel. 0445/660086
Mail: viic83600t@istruzione.it
ELENCO FORNITORI
Ultimo aggiornamento:
14/07/2023 13:51Documenti allegati:
Tipologie di procedimento
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 Comma 1,2
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
- Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L'unico responsabile dei procedimenti e dell'unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.
Procedimenti di autorizzazione o concessione
Sezioni informative sui procedimenti
Modulistica (compresi i fac-simili per le autocertificazioni)
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 12:10Documenti allegati:
Monitoraggio tempi procedimentali
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 3324 Comma 2
Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
(articolo abrogato dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
Sezioni informative sui procedimenti:
Modulistica (compresi i fac-simili per le autocertificazioni)
Modalità per l'effettuazione di pagamenti
Servizi on line
Responsabili
L'unico responsabile dei procedimenti e dell'unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.
Termini
Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 214/1990).
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
UST ufficio VIII- Ambito Territoriale per la Provincia di VICENZA
Email URP: usp.vi@istruzione.it
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.
Monitoraggio dei tempi procedimentali Il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni. Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 24 del decreto legislativo n.33/2013): Il limite di legge è sempre stato rispettato.
Ultimo aggiornamento:
18/07/2023 13:04Documenti allegati:
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
35 Comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a. i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b. le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c. le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti
L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022.
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 12:15Documenti allegati:
Provvedimenti
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Provvedimenti organi indirizzo-politico
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 Comma 1,2
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
- Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 20:08Provvedimenti dirigenti
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33articolo 23 Comma 1,2
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
- Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
- Determine attività negoziale
- Aggiudicazioni/scelta del contraente
- Incarichi a dipendenti pubblici
- Incarichi a soggetti privati
- Circolari
- pubblicazioni all'Albo Pretorio dell'Istituto
Ultimo aggiornamento:
18/07/2023 21:32Documenti allegati:
Controlli sulle imprese
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
- Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
- l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative
Normativa vigente relativa alla verifica e acquisizione di quanto presente in FVOE nella Banca dati Anac
https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 10:22Documenti allegati:
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
31 Comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
- Griglia di rilevazione al 31/10/2022
Ultimo aggiornamento:
24/07/2023 14:13Documenti allegati:
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27
- La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
- Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 Comma 1
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Criteri e modalità
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 Comma 1
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 17:19Documenti allegati:
Atti di concessione
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27
- La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
- Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 Comma 1
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 13:07Documenti allegati:
Bilanci
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Bilancio preventivo e consuntivo
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 1
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
L’art. 21, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.
Ultimo aggiornamento:
14/07/2023 16:49Documenti allegati:
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 13:49Documenti allegati:
Beni immobili e gestione patrimonio
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
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Patrimonio immobiliare
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Ultimo aggiornamento:
-Documenti allegati:
Canoni di locazione o affitto
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
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Servizi erogati
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 17:46Documenti allegati:
Carta dei servizi e standard di qualità
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
18/07/2023 13:37Documenti allegati:
Costi contabilizzati
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 17:48Documenti allegati:
Class action
Riferimenti normativi:
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Tempi medi di erogazione dei servizi
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 17:48Documenti allegati:
Liste attesa
Riferimenti normativi:
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27/06/2017 17:49Documenti allegati:
Pagamenti dell'amministrazione
Riferimenti normativi:
L'art. 33 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le PA di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti ossia l'indice dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture.
Le modalità di calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall’art. 9 del DPCM del 22/09/2014pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014.
L'indicatore è stato calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto,rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
La fattura è “scaduta” a decorrere dal trentunesimo giorno dalla data di ricevimento della stessa o di ricevimento delle merci, se quest’ultima è successiva alla data di ricevimento della fattura, o dalla data del collaudo o attestazione di regolare fornitura o prestazione, salvo diversa scadenza concordata con il creditore (D.Lgs 09/10/2002, n. 231 modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192).
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 17:49Documenti allegati:
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Ultimo aggiornamento:
03/10/2023 08:07Documenti allegati:
IBAN e pagamenti informatici
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
BANCA INTESA SANPAOLO SPA - AG. SCHIO (VI) | IBAN | IT 51 L 03069 60756 100000046001 |
BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA - ENTE 226/0317882 | IBAN | IT 18 D 01000 03245 226300317882 |
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29/01/2022 09:30Documenti allegati:
Piano dei pagamenti
Riferimenti normativi:
Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - art. introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016
Registro Unico Fatture
art.42 del Decreto Legge n.66/24.04.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.89/23.06.2014
Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - art. introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016
I dati dei pagamenti elaborati con il proprio software di Contabilità ministeriale: SIDI - Gestione Finanziario-Contabile - BIS - Modelli e registri - Esportazione dati - Elenco Analitico Mandati per Creditore (con esclusione dei dipendenti e dell'Erario) vengono riportati nel Registro Unico Fatture prodotto dal proprio software di Contabilità ministeriale: SIDI - Gestione Finanziario-Contabile - FatturazionelettrocaPA - Registro Unico Fatture
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10/11/2022 15:44Documenti allegati:
Elenco debiti scaduti
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14/07/2023 14:12Documenti allegati:
Elenco debiti comunicati ai creditori
Riferimenti normativi:
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Opere pubbliche
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs 12 aprile 2006, n. 163
articolo 38
Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
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17/07/2023 15:18Documenti allegati:
Pianificazione e governo del territorio
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
39
Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
- gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti;
- per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
- La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
- La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
- Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
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27/06/2017 17:51Documenti allegati:
Informazioni ambientali
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
- In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
- Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
- Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
- L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
PIANI DI EMERGENZA
Scuola Primaria "San G.Bosco" - Pievebelvicino
Scuola Primaria "B.Brandellero"-Valli del Pasubio
Scuola Primaria "D.Alighieri"-Torrebelvicino
Ultimo aggiornamento:
27/06/2017 17:51Documenti allegati:
Interventi straordinari e di emergenza
Riferimenti normativi:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
- Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d. le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Ultimo aggiornamento:
17/02/2020 17:10Documenti allegati:
Strutture sanitarie private accreditate
Riferimenti normativi:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
41 Comma 4
E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
Ultimo aggiornamento:
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Altri contenuti
Riferimenti normativi:
DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL VENETO
ACCESSO CIVICO
Istanza di accesso civico
L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 /1990. . Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso ordinario è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:
• in allegato, via mail, all’indirizzo viic83600t@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando alla segreteria/protocollo dell'Istituto Monte Pasubio (via Dante,1) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido
Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
Dirigente Scolastico pro-tempore in qualità di Responsabile della Trasparenza viic83600t@istruzione.it
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta del Responsabile della trasparenza dell'Istituto:
Dirigente Ufficio Ambito Territoriale VIII di Vicenza - usp.vi@istruzione.it
Ultimo aggiornamento:
11/10/2022 19:58Documenti allegati:
Altri contenuti - Corruzione
Riferimenti normativi:
Delibera Civit n. 50/2013
Allegato 1 Delibera Civit n. 50/2013
Occorre pubblicare i seguenti contenuti: Piano triennale di prevenzione della corruzione, Responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabile della trasparenza, Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, Relazione del responsabile della corruzione, Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT (ora ANAC), Atti di accertamento delle violazioni
l Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e il RPCT per le Istituzioni scolastiche del Veneto sono disponibili al seguente LINK.
La relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è disponibile al seguente LINK.
L'archivio dei PTPCT è disponibile al seguente LINK.
Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021
Ultimo aggiornamento:
17/07/2023 15:24Altri contenuti - Accesso civico
Riferimenti normativi:
Dlgs 33/2013, Delibera Civit n. 50/2013
articolo 5 - Allegato 1 Delibera Civit n. 50/2013
Occorre Pubblicare: nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
ACCESSO CIVICO
- Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Antonio Stanzione
- Recapiti telefonici: +39 0445 660086
- Caselle di posta elettronica istituzionale: e-mail: viic83600t@istruzione.it PEC:viic83600t@pec.istruzione.it
Tipo richiesta | Oggetto | Data richiesta | Data risposta | Esito |
CIVICO | Informazione per applicazione commerciale | 08/06/2023 | 10/07/2023 | Parzialmente accolto |
CIVICO | Accesso civico generalizzato | 21/03/2023 | 20/04/2023 | Diniego |
CIVICO | Accesso civico generalizzato | 19/09/2022 | 19/10/2022 | Parzialmente accolto |
Ultimo aggiornamento:
19/07/2023 13:37Documenti allegati:
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
Riferimenti normativi:
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2018
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2019
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2020
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2021
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2022
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2023
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